| La
Deludente direttiva Stanca sull'OpenSource
Dopo
una lunghissima gestazione, il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie
ha pubblicato (G.U. del 7 febbbraio 2004) la direttiva “Sviluppo
ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche
amministrazioni”, precedentemente e informalmente nota
come “Direttiva Open Source”.
Vi era
una forte attesa nei confronti di questo provvedimento, sia per
l'attenzione che il Ministro aveva riservato alla questione dell'Open
Source nella P.A., sia per gli interessanti risultati prodotti,
pur a costo di faticose mediazioni, dalla “Commissione Meo”
nominata da Stanca. Le bozze della direttiva, circolate nei mesi
scorsi, facevano pensare che il Governo avrebbe adottato una linea
assai cauta, ma di reale apertura verso le possibilità fornite
dal software libero e open source.
Il testo
definitivo della direttiva delude queste aspettative. Infatti, dopo
aver pagato un tributo formale alla necessità per le pubbliche
amministrazioni di tener conto della offerta sul mercato di una
nuova modalità di sviluppo e diffusione di programmi informatici,
definita «open source» o «a codice sorgente aperto»,
il documento non fa successivamente alcuna scelta reale che favorisca
l'adozione di soluzioni OS/FS nella pubblica amministrazione.
La scelta
del software viene infatti legata a criteri puramente economicistici
(TCO, costo di uscita, ecc.), senza prendere in considerazione fattori
di ordine più generale che invece debbono avere importanza
nelle scelte di un soggetto pubblico, quali la garanzia della sicurezza
dei dati e della trasparenza delle procedure, la possibilità
di prmuovere lo sviluppo di imprese sul territorio, la necessità
di non favorire posizioni di monopolio, il sostegno a un modello
compartecipato di sviluppo della conoscenza e della società
dell'informazione. Privata di questa dimensione, la questione dell'OS/FS
perde ogni rilevanza politica e si riduce a mero problema tecnico/tecnologico.
Non è un caso che nel testo del governo sia accuratamente
evitato l'uso del termine “free software”, proprio per
la connotazione politica che esso ha assunto.
Vale
la pena di osservare anche che si nota nel testo della direttiva
una curiosa confusione tra “open source” e public domain.
L'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), infatti distingue tra “acquisizione
di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a
licenza d'uso” ed “acquisizione di programmi informatici
a codice sorgente aperto”, ignorando il fatto che anche questi
ultimi sono coperti da specifiche licenze, e che proprio la differenza
tra queste e quelle proprietarie è il nodo della questione.
E' significativo
anche che nel testo definitivo della direttiva sia comparso, tra
i criteri di preferenzialità nella scelta del software, quello
di “soluzioni informatiche che [...] garantiscano la disponibilità
del codice sorgente per ispezione e tracciabilità da parte
delle pubbliche amministrazioni, ferma la non modificabilità
del codice, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale
del fornitore e fermo l'obbligo dell'amministrazione di garantire
segretezza o riservatezza”. Si tratta di una modalità
di distribuzione del software assolutamente legittima: ma siamo
all'opposto della filosofia e delle logiche di condivisione che
stanno alla base dell'OS/FS. E' anche significativo osservare che
si tratta esattamente della politica di distribuzione adottata da
Microsoft nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni proprio
come risposta alla diffusione dell'OS/FS.
In definitiva,
possiamo ben dire che la montagna ha partorito un topolino. Questa
direttiva non è destinata a modificare l'atteggiamento della
Pubblica Amministrazione centrale nei confronti della questione
del software libero, e più in generale della libertà
della conoscenza. Fortunatamente – se il centro fa da retroguardia
– il sistema delle autonomie sta procedendo in maniera ancora
non organica, ma sempre più evidente, nella direzione giusta,
quella di utilizzare l'acquisto e lo sviluppo di software come strumento
per favorire lo sviluppo di una società della conoscenza
fondata sulla libertà e sulla pluralità: vale la pena,
sotto questo aspetto, di sottolineare il risultato positivo messo
in campo dalla nuova legge regionale toscana sulla società
dell'informazione (L.R.T. 1/2004, art. 4, c.1, lett i), che prevede
esplicitamente la “promozione, sostegno ed utilizzo preferenziale
di soluzioni basate su programmi con codice sorgente aperto, in
osservanza del principio di neutralità tecnologica, al fine
di abilitare l’interoperabilità di componenti prodotti
da una pluralità di fornitori, di favorirne la possibilità
di riuso, di ottimizzare le risorse e di garantire la piena conoscenza
del processo di trattamento dei dati”.
Il
Secolo della Rete
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